SOMMARIO
1. PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE
Il carattere fiduciario del rapporto di lavoro impone al lavoratore l’obbligo di adempiere alle
mansioni affidate con la diligenza richiesta dalla natura stessa della prestazione, nell’interesse
della società, osservando le disposizioni, le metodologie e i tempi indicati dal datore di lavoro
direttamente o per il tramite di personale chiamato a funzioni di coordinamento, nel rispetto dei
ruoli assegnati.
Obbliga altresì il lavoratore all’osservanza del dovere di fedeltà nonché a quello di segretezza circa
le informazioni di cui viene a conoscenza durante il rapporto di lavoro.
2. DOVERI DEL LAVORATORE
Il lavoratore ha l’obbligo di:
3. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
L’inosservanza degli obblighi contrattuali e delle disposizioni aziendali comporterà, in relazione
alla gravità dell’infrazione, l’applicazione dei seguenti provvedimenti:
Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza preventiva contestazione
dell’addebito e senza aver esaminato le eventuali giustificazioni del lavoratore. Salvo il richiamo
verbale, la contestazione dovrà avvenire per iscritto. Il lavoratore avrà cinque giorni per presentare
le proprie giustificazioni, anche con l’assistenza di un rappresentante.
Il provvedimento disciplinare dovrà essere motivato e comunicato per iscritto entro venti giorni
dalla ricezione delle giustificazioni. Decorso tale termine, le giustificazioni si intendono accolte.
Non si terrà conto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro adozione.
L’entità della sanzione sarà determinata tenendo conto della gravità del comportamento, del grado
di negligenza, dell’intenzionalità, del concorso di più lavoratori e dei precedenti disciplinari.
RICHIAMO VERBALE – AMMONIZIONE SCRITTA – MULTA
Tali sanzioni si applicano, a titolo esemplificativo, in caso di ritardi, negligenza nello svolgimento
delle mansioni, assenze ingiustificate, comportamento scorretto, violazione delle norme di
sicurezza, mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, violazione del divieto di fumo
e in generale di mancato rispetto delle disposizioni aziendali.
SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE
La sospensione da uno a dieci giorni si applica nei casi di infrazioni più gravi quali assenze
ingiustificate, recidiva, danni a beni aziendali, comportamento insubordinato, violazione del dovere
di segretezza, utilizzo improprio di beni aziendali, molestie o comportamenti lesivi della dignità
personale.
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
Il licenziamento si applica nei casi di grave violazione degli obblighi contrattuali, abuso di fiducia,
concorrenza sleale, violazione del segreto d’ufficio, falsificazione di documenti, furto,
danneggiamento volontario, violenze, molestie gravi o comportamenti tali da compromettere in
modo irreversibile il rapporto fiduciario.
SOSPENSIONE CAUTELARE NON DISCIPLINARE
Nei casi più gravi l’Azienda potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare fino a un
massimo di quindici giorni, al fine di consentire l’espletamento della procedura disciplinare.
Indipendentemente dalle sanzioni disciplinari, il lavoratore resta obbligato al risarcimento di
eventuali danni arrecati.
PALERMO 01/08/2019 CONS. Dr. SALVATORE BARONE
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